CASA IN COOPERATIVA
Esistono due tipi di cooperativa:
- quelle a proprietà divisa, una volta ultimati i lavori di costruzione, assegnano l’immobile ai soci e si sciolgono trasformandosi in condominio;
- quelle a proprietà indivisa, invece, i soci diventano semplici “assegnatari in godimento” dell’immobile, che rimane di proprietà della cooperativa e alla quale ritorna dopo un tempo prestabilito.
In caso di acquisto in cooperativa esistono diversi rischi (indeterminatezza dei costi di progettazione, oneri di concessione, costi di costruzione, costi di accatastamento, costi di allacciamento ai servizi, rischio di fallimento della cooperativa per costi troppo elevati e quindi rischio di liquidazione, possibile revisione dei prezzi, aumento del mutuo originariamente contratto per il prolungarsi delle procedure di costruzione ed assegnazione della quota di mutuo frazionato ad ogni socio, ecc.).
La responsabilità per un mancato pagamento grava su tutti i soci della
cooperativa fino a quando davanti al notaio non avviene l’assegnazione
dell’alloggio e della sua corrispondente quota di mutuo frazionato.
Solo a questo punto l’acquirente può stare più tranquillo.
Inoltre le cooperative siano esse divise o indivise, di solito
costruiscono su terreni assegnati in concessione dal Comune, il quale
mantiene il cosiddetto diritto di superficie.
Ciò vuol dire che i soci sono proprietari dell’edificio ma non del
terreno, la legge prevede che il diritto di superficie abbia una durata
di 99 anni, al termine dei quali la costruzione edificata sopra il
terreno in concessione ritorna al Comune (o al proprietario del
terreno).
A meno che non si intenda corrispondere la differenza tra l’indennità di esproprio e la somma pagata a suo tempo, trasformando il diritto di superficie in diritto di proprietà.
Inoltre, il socio di una cooperativa è tenuto al pagamento di tutte le imposte, compresa l’ICI.
Nella valutazione della qualità di una cooperativa si può verificare se la stessa è iscritta ad una grande associazione di cooperative e se è iscritta all’Albo nazionale delle cooperative, si possono controllare i verbali di revisione del bilancio dell’attività (revisione annuale per le cooperative iscritte all’albo che ricevono contributi pubblici, revisione biennale per le altre).
Non ultimo verificare i lavori svolti precedentemente.
Per entrare in una cooperativa bisogna versare una somma a titolo di tassa di ammissione e di capitale sociale.
Quando la cooperativa ha preparato il progetto esecutivo, comprensivo di capitolato d’appalto e del piano finanziario, convoca i soci per la sottoscrizione dell’atto di prenotazione, rispettando la graduatoria di anzianità d’iscrizione alla cooperativa stessa.
L’atto di prenotazione è paragonabile a quello che in una normale
compravendita immobiliare è il compromesso, deve riportare la piantina,
il costo dell’immobile e la descrizione quanto più possibile dettagliata
delle voci di costo.
Il piano dei pagamenti prevede in genere delle rate sulla base dello
stato di avanzamento, la prima al momento della prenotazione, l’ultima
alla consegna delle chiavi.