Bonus Riqualificazione Energetica

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Bonus Riqualificazione Energetica

Come funziona la detrazione del bonus riqualificazione energetica?

L’ecobonus, il bonus per la riqualificazione energetica, è un ottimo modo per risparmiare sulle bollette energetiche. Funziona con uno sconto sulla bolletta energetica per ogni unità di energia che viene migliorata. Se per esempio passare da un vecchio frigorifero a uno nuovo comporta un risparmio sulla bolletta energetica, allo stesso modo operare per la riqualificazione energetica dell’immobile permetterà di accedere a detrazioni IRPEF / IRES. Il tutto dovrà essere validato da un aumento dell’efficienza energetica di un edificio già esistente, grazie per l’appunto alla ceritificazione energetica. I vari bonus permettono di optare fra varie percentuali di detrazioni, ottenibili sulla base di internventi effettuati o sul livello di efficienza energetica ottenuta. Anche la fruizione della detrazione è variabile, potendo scegliere fra la cessione del credito, lo sconto in fattura o fruire della detrazione, detrazione del 110, 65 e 50 in base ai lavori di riqualificazione energetica.

COSA S’INTENDE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

L’espressione riqualificazione energetica si riferisce all’apporto di miglioramenti agli edifici o agli elettrodomestici per renderli più efficienti dal punto di vista energetica, in modo da offrire una prestazione energetica migliore. Ciò può essere fatto installando sistemi di riscaldamento e raffreddamento più efficienti, isolamento, finestre e porte. Può anche comportare la sostituzione di vecchi elettrodomestici con nuovi modelli più efficienti dal punto di vista energetico.

Genericamente gli interventi agevolabili sono possibili per acquisto, montaggio o messa in opera di alcune strumentazioni o servizi quali:

  • riduzione dell’energia necessaria per il riscaldamento
  • upgrade termico dell’edificio (nell’ordine di coibentazione, pavimentazione, sostituzione di finestre e / o infissi);
  • montaggio pannelli solari;
  • perfezionare la prestazione energetica invernale tramite sostituzione degli impianti;
  • installazione di schermature solari;
  • impianti di climatizzazione invernale muniti di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • dispositivi multimediali atti all’automazione ed al controllo remoto di impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda o per la climatizzazione di unità abitative;
  • micro cogeneratori che sostituiscano impianti già esistenti;
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

Ecobonus: interventi agevolati al 65% o più

È giusto premettere che se si ha intenzione di ristrutturare casa si può avere diritto ad un bonus del 50%, il bonus ristrutturazione. Il bonus è disponibile per i lavori effettuati sia sulla residenza principale che sulle residenze secondarie. La detrazione è disponibile sia per i lavori eseguiti da imprese appaltatrici, sia per quelli eseguiti dal proprietario della casa.

Gli interventi che ottengono la detrazione IRPEF del 65% possono essere ottenuti con questi passaggi:

  • sostenere lavori di isolamento termico e/o installazione di impianti a tecnologie avanzate (pannelli fotovoltaici, caldaie a condensazione, mini-eolico);
  • raggiungere o superare un valore di prestazione energetica globale dell’edificio pari alla metà della classe di appartenenza iniziale;
  • aprire un conto corrente dedicato, presso un istituto bancario convenzionato con Agenzia delle Entrate. Il conto sarà bloccato fino al momento della liquidazione della detrazione.

Ecco un elenco degli interventi che ricevono agevolazioni al 65%:

  • Isolamento dell’involucro opaco
  • Pompe di calore
  • Sistemi di automazione dell’edificio
  • Collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria
  • Scaldacqua con pompa di calore
  • Generatori ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblata in fabbrica ed espressamente progettata dal costruttore per funzionare in combinazione tra loro).

Gli interventi eseguiti nei edifici condominiali possono godere della detrazione al 70% e al 75% avendo un limite di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare. Gli interventi dovranno interessare le parti comuni degli edifici o interessare tutte le unità immobiliari dello stabile.

Una percentuale maggiore si può ottenere per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati alla riduzione del rischio sismico. La riqualificazione energetica degli edifici situati in zone sismiche può godere di detrazioni che andranno dall’80% all’85% con un tetto massimo di spesa di € 136.000, importo che si deve moltiplicare per il numero delle unità immobiliari di cui si compone l’edificio.

Chi può Usufruire delle Detrazioni Fiscali/Cessioni di Credito?

I contribuenti che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti:

  1. persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;i titolari di un diritto reale sull’immobile;
  2. i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
  3. i conduttori di un immobile in locazione;
  4. chi detiene l’immobile in comodato d’uso;
  5. familiari che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili presso i quali può esplicarsi la convivenza (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado), conviventi con possessore / detentore dell’immobile interessanto dall’intervento;
  6. contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  7. le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Chi NON può Usufruire delle Detrazioni Fiscali/Cessioni di Credito?

Non possono beneficiare delle detrazioni:

  1. I Comuni che non sono soggetti passivi di Ires e non possono usufruire della detrazione del 55% (Ris. 33/E del 5/2/2008 dell’Agenzia delle Entrate);
  2. Gli interventi di riqualificazione energetica realizzati da un’impresa di costruzione sugli immobili merce non possono beneficiare della detrazione del 55% (Risoluzione 303/E del 15 luglio 2008 dell’Agenzia delle Entrate).
  3. Società proprietarie di immobili offerti in locazione non possono beneficiare della detrazione IRPEF 55% (Ris. 340/E del 1/8/2008 dell’Agenzia delle Entrate).

Quali edifici sono interessati?

L’agevolazione per la riqualificazione energetica interessa solo gli edifici ESISTENTI di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali, sono esclusi quindi gli interventi effettuati durante la costruzione dell’immobile.
Esclusa l’installazione dei pannelli solari, in relazione a tutti gli interventi agevolabili l’edificio dovrà essere già dotato di impianto di riscaldamento in ogni ambiente interessati dall’intervento.
Per le ristrutturazioni che includono demolizione e ricostruzione la detrazione può essere riconosciuta solo in caso di ricostruzione fedele; esclusi qunidi gli ampliamenti.
Sono ammessi alla detrazione gli interventi su un immobile inagibile dopo un terremoto e dotato di camini e/o stufe, a condizione che gli apparecchi siano fissi e che la somma delle potenze nominali del focolare sia maggiore o uguale a 15 KW. (Risoluzione n. 215/E del 12 agosto 2009 dell’Agenzia delle Entrate).

Interventi Agevolati: Quali Sono?

Riqualificazione energetica globale: interventi di su edifici esistenti

Quali sono le spese detraibili per risparmio energetico? Il miglioramento della climatizzazione delle unità abitative è premiato anchesso con detrazioni di imposta. Per i lavori iniziati nel periodo d’imposta 2007 è detraibile il 55% delle spese sostenute per qualsiasi intervento, o insieme di interventi, che consentano di conseguire un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%, rispetto ai valori riportati nelle tabelle dell’Allegato C del DM19 febbraio 2007.
Per lavori iniziati nel periodo d’imposta 2008 è possibile la detraibile del 55% sulle spese sostenute per qualsiasi tipo di intervento, o qualsiasi insieme di interventi, che permettano di conseguire un fabbisogno annuale di energia dedicata alla climatizzazione invernale inferiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del DM 11 marzo 2008, per i lavori iniziati dal periodo d’imposta 2008.
L’indice di fabbisogno energetico da conseguire deve essere riferito all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono (Risoluzione 36/E del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate).
La detrazione spettante per i lavori di riqualificazione globale non potrà cumularsi con quella relativa ai singoli interventi.
Solo in caso di interventi per la climatizzazione invernale e contestuale installazione di pannelli solari, quest’ultima detrazione può aggiungersi a quella per la riqualificazione globale.
Il tetto massimo della detrazione per questo tipo di intervento è di 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro).

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda:

È detraibile il 55% delle spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Le spese detraibili sono quelle per:

  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze
  • spese per integrazione con impianti di riscaldamento già esistenti.

Ai fini dell’asseverazione dell’intervento è necessario che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera.

Devono inoltre avere un termine minimo di garanzia (5 anni per pannelli e i bollitori e in 2 anni per accessori e i componenti tecnici).

Per i pannelli realizzati in autocostruzione, relativamente agli interventi iniziati dal 1° gennaio 2008, non è più necessaria la certificazione di qualità relativa alle strisce assorbenti (DM 26 ottobre 2007, che ha modificato l’art. 8, comma 2, del DM 19 febbraio 2007).

Il DM 6 agosto 2009 elimina l’obbligo di produrre la certificazione di qualità anche per il vetro solare.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per l’installazione di pannelli solari, non è più obbligatorio redigere l’attestato di certificazione o qualificazione energetica (art.1, comma 24, lettera c), della legge 244/2007).

Il tetto massimo della detrazione per questo tipo di intervento è di 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro).

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie):

È detraibile il 55% delle spese sostenute per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione è concessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Anche la trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti centralizzati è agevolabile, di impianti con la contabilizzazione del calore, applicando anche la contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati.
È esclusa la trasformazione dell’impianto da centralizzato ad autonomo.
La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, sia a livello integrale che parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione dovrà rispettare i requisiti previsti dall’art. 9, comma 2, del DM 19 febbraio 2007.
Per la sostituzione dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009 con pompe di calore ad alta efficienza, o con impianti geotermici a bassa entalpia bisogna rispettare i requisiti individuati dall’allegato I al DM 6 agosto 2009.
Le spese detraibili sono quelle per:

  • smontaggio e dismissione, anche solo parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
  • le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
  • a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, sostituzione con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
  • eventuali interventi sulla rete di distribuzione;
  • sistemi di trattamento dell’acqua, dispositivi di controllo e regolazione;
  • sistemi di emissione.

La detrazione del 55% delle spese sostenute entro il 2010 è prevista anche se la pompa di calore ad alta efficienza non sostituisce ma integra il vecchio impianto di climatizzazione invernale.

L’intervento deve però comportare riduzioni dei consumi conformi al DM 11 marzo 2008 e il risparmio energetico deve riferirsi all’edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari (Risoluzione 458/E del 1 dicembre 2008 dell’Agenzia delle Entrate).

Il tetto massimo della detrazione per questo tipo di intervento è di 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro).

Interventi sugli involucri degli edifici, strutture opache e infissi (finestre e “cappotto casa”):

È detraibile il 55% delle spese sostenute per interventi sull’involucro dell’edificio, riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori determinati dalla normativa.
Per interventi dal 2008 in poi su strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati i valori della trasmittanza termica U da rispettare sono quelli individuati dalle tabelle dell’allegato B del Decreto 11 marzo 2008.

Le spese detraibili sono quelle per:

  • fornitura e posa in opera di materiale coibente sulle pareti esterne e di materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  • fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti e di componenti accessorie (scuri e persiane);
  • demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi.

Il tetto massimo della detrazione per questo tipo di intervento è di 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro).
Il tetto di 60.000 euro relativo alla sostituzione degli infissi è riferito a ciascun fabbricato, anche se esso non costituisce un autonoma entità catastale (Risoluzione n. 365/E del 12 dicembre 2007 dell’Agenzia delle Entrate).

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Che cosa mi serve per poter usufruire della detrazione?

  • L’asseverazione di un tecnico abilitato che deve attestare la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti e può essere compresa in quella di conformità al progetto delle opere realizzate che il direttore dei lavori presenta al Comune ai sensi dell’art.8, comma 2, del Dlgs 192/2005, e ss.mm.ii.
  • Per alcuni beni quali, ad esempio, finestre comprensive di infissi o caldaie a condensazione di potenza nominale del focolare inferiore a 100 Kw, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione fornita dal produttore.
  • Dall’11 ottobre 2009, per effetto del DM del 6 agosto 2009 che modifica il DM 19 febbraio 2007, l’asseverazione di un tecnico abilitato può anche essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici prevista dall’art. 28, comma 1, della legge 10/1991. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto(DM del 6 agosto 2009).
  • L’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, dove necessario. È redatto secondo le procedure approvate dalle Regioni e Province autonome o stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente all’8 ottobre 2005, o secondo quanto previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.
  • In mancanza delle suddette procedure, va redatto un attestato di qualificazione energetica conformemente all’Allegato A del DM 19 febbraio 2007 ed asseverato da un tecnico abilitato che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti.
  • L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale deve essere determinato conformemente all’allegato I del Dlgs 192/2005 e ss.mm.ii.
  • La scheda informativa relativa agli interventi realizzati:
  • Deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, della struttura oggetto dell’intervento, i parametri per l’identificazione della tipologia di intervento eseguito, il risparmio annuo di energia primaria previsto, gli oneri economici sostenuti per l’intervento e per le spese professionali.
  • Deve essere redatta secondo lo schema di cui all’Allegato E del DM 19 febbraio 2007 o in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari all’Allegato F dello stesso DM.
  • Se sono stati eseguiti più interventi su uno stesso edificio o unità immobiliare, l’asseverazione, l’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa possono avere carattere unitario.
  • Occorre poi trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica:
  1. l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
  2. la scheda informativa.
  • L’art. 29, comma 6, del DL 185/2008, convertito con modificazioni nella Legge 2/2009, ha introdotto l’obbligo, per le spese sostenute a partire dal 2009, e solo nel caso in cui i lavori proseguano in più periodi d’imposta, di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
  • Il Modello di Comunicazione, con le relative istruzioni e le modalità di trasmissione, è contenuto nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009, Protocollo n. 57639/2009.
  • La Comunicazione deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori sono iniziati.
  • Se per un intervento iniziato nel 2009 il contribuente sostiene le spese in più periodi d’imposta, la Comunicazione andrà inviata entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d’imposta precedente.
  • La Comunicazione non deve essere inviata nei seguenti casi:
  1. i lavori sono iniziati e terminati nel medesimo periodo d’imposta;
  2. non sono state sostenute spese nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce.

Posso utilizzare l’agevolazione anche per i porte/portoni di ingresso?

Si, a condizione che sia certificato che il portone da sostituire presenta le caratteristiche proprie di una finestra o di una porta-finestra e consenta pertanto il conseguimento degli indici di risparmio energetico richiesti per le strutture opache (Risoluzione 475/E del 9 dicembre 2008 dell’Agenzia delle Entrate).

Da quando decorrono i termini per l’invio della documentazione all’ENEA?

Il termine per l’invio all’ENEA della documentazione decorre dalla data del “collaudo” dei lavori, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti (Risoluzione 244/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate).

Mi serve l’attestato di certificazione energetica per la sostituzione dei serramenti?

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non è più obbligatorio redigere l’attestato di certificazione o qualificazione energetica.

Mi serve l’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi per la sostituzione dei serramenti?

No, il DM del 6 agosto 2009 elimina l’obbligo di allegare l’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi, che può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Mi serve l’attestato di certificazione energetica per la sostituzione della caldaia?

No, l’articolo 31, comma 1, della Legge 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha eliminato l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione energetica anche per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici.
Coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 devono presentare sia l’allegato A che l’allegato E, mentre coloro che completano i lavori a partire dal 15/8 devono compilare ed inviare all’Enea il solo allegato E, attraverso il sito , lasciando in bianco l’allegato A e selezionando solo la casella in calce a detto allegato in cui si dichiara di aver letto il tutto (Faq 56 ENEA).

Cosa succede se usufruisco della detrazione e vendo la casa prima di aver goduto di tutte le detrazioni annuali spettanti?

In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all’articolo 1 D.M. 7 Aprile 2008, commi da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
In tali casi l’acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.

In Quanti Anni Viene Suddivisa la detrazione?

La detrazione per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2008 può essere ripartita in un numero di quote annuali, di pari importo, tra tre e dieci, su scelta irrevocabile del contribuente da esprimere al momento della prima detrazione.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2009, la detrazione deve essere obbligatoriamente ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

E in Condominio?

Per gli interventi condominiali il tetto massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, tranne i casi in cui l’intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio, in questo caso, l’ammontare massimo costituisce il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra tutti i soggetti che hanno diritto al beneficio.

Devo Conservare dei Documenti per il Bonus Riqualificazione Energetica?

I soggetti che vogliono avvalersi del beneficio dovranno conservare questa documentazione:

  1. certificato di asseverazione (redatto da un tecnico abilitato);
  2. attestato di qualificazione o certificato di certificazione energetica (dove necessario);
  3. ricevuta di invio tramite internet (o per raccomandata postale) dell’attestato di qualificazione o certificazione energetica;
  4. ricevuta del bonifico postale o bancario (i soggetti non titolari di reddito d’impresa);
  5. fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute.

La detrazione Fiscale è cumulabile con altre agevolazioni?

La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi (come, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà scegliere solo uno dei due benefici fiscali.
La detrazione fiscale non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia di cui all’art. 7 del DM 19 febbraio 2007 concernente il Conto Energia (DM del 6 agosto 2009).
Il beneficio fiscale è tuttavia compatibile con altre agevolazioni non fiscali (contributi e finanziamenti) per il risparmio energetico.
Di Seguito sono Elencati tutti gli Approfondimenti su Superbonus di Riqualificazione Energetica

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