Chi è il certificatore energetico
CHI È IL CERTIFICATORE ENERGETICO
Dopo la recente entrata in vigore del DPR 59/2009 sui requisiti
energetici degli edifici e delle Linee guida nazionali, à attesa
l’uscita del provvedimento nazionale relativo alla qualità dei soggetti
certificatori.
Fino all’uscita di tale provvedimento tuttavia, si applica per le
Regioni, come la Toscana che non hanno diversamente normato, la parte
seconda dell’allegato III del decreto legislativo 115/2008, che si
riassume di seguito.
Non esiste quindi in Toscana un albo dei certificatori energetici.
Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
- Per l’attività di certificazione energetica sono riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati.
Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di
dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi
pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di
professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e
collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli
edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente.
Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze.
Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che
alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve
operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il
gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è
richiesta la competenza. - Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati
anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici,
individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e
abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di
formazione per la certificazione energetica degli edifici con
superamento di esami finale.
I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.
La Toscana ad oggi non ha questi corsi “abilitanti”, quindi in
nell’ambito della nostra regione sono certificatori solo i
professionisti di cui al primo paragrafo. - Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio i
tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di
certificazione energetica, dichiarano:
- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione,
l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il
non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e
realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei
materiali e dei componenti in esso incorporati, nonchè rispetto ai
vantaggi che possano derivarne al richiedente.
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di
conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto
con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati,
nonchè rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti
pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore
dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza è da
intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento
di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi. - Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione
energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la
sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento
dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell’impresa di
costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.